Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori.

Art. 5, c. 2 D.Lgs. n. 33/2013:  Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

La richiesta concerne documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.

Essa potrà essere evasa solo qualora non produca un pregiudizio concreto rispetto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L’accesso è inoltre precluso o subordinato a limitazioni qualora determini un concreto pregiudizio di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
La richiesta, nella quale devono essere identificati adeguatamente i dati e/o i documenti ai quali si chiede l’accesso è gratuita, non deve essere motivata e deve essere, secondo i casi e con le modalità appresso riportate, rivolta ad uno dei seguenti uffici:


a) all’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
oppure

b) all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, sito al piano terra del Municipio di Dovera , Piazza XXV Aprile n. 1 , 26010 Dovera, con orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 , Sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.30.

La richiesta può essere redatta su apposito modulo e presentata tramite:

- posta elettronica certificata all’indirizzo: dovera@postemailcertificata.it
posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Dovera, Piazza XXV Aprile n. 1, 26010 Dovera;
direttamente presso l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico)

Il responsabile emette un provvedimento espresso e motivato in esisto all’istanza, entro trenta giorni.

Nel caso di diniego totale o parziale all’accesso o di mancata risposta e nel caso di inosservanza del termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che deciderà con provvedimento motivato nel temine di 20 giorni.

Avverso alla decisione della Amministrazione il richiedente può proporre ricorso al T.A.R. oppure al Difensore Civico regionale che si pronuncia entro trenta giorni.

L’accesso civico non incide sulle diverse forme di accesso previste dalla Legge n.241/1990 e tuttora vigenti, secondo la quale:
a) per “diritto di accesso”, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati” si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.