Amministrazione Aperta

*** Ai sensi dell'art. 32 della legge provinciale n. 25 del 27/12/2012 la pubblicazione è stata rinviata a decorrere dal 01/01/2014 ***

Ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere sono soggetti alla pubblicità sulla rete Internet. In deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito Internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

In attesa dell'emanazione del regolamento previsto al comma 6 del medesimo articolo, ci siamo organizzati a modo nostro. I dati principali vengono esposti in una tabella riassuntiva di quattro colonne di cui la prima è relativa al beneficiario e contiene un link ai dati completi riassunti nella singola riga contenenti anche l'ufficio e il funzionario responsabile, le modalità di liquidazione, il link all'anagrafica del beneficiario e il link, ove ricorre il caso, al singolo progetto o contratto, con tutti gli ulteriori dati riguardanti il beneficiario ivi compresi quelli relativi a quanto previsto alle lettere a), c), e), f) del citato art. 18 compresi gli allegati contenenti i contratti, capitolati, curriculum ove noto, link al sito del beneficiario e quanto altro possa essere di utile conoscenza; la seconda e terza colonna sono relative alla causale e importo e la quarta colonna contiene un documento allegato con le fatture e le pezze di appoggio relative al singolo pagamento.

Considerando che sul sito sono già pubblicate tutte le delibere e determine di impegno di spese e sono pubblicati gli elenchi speciali di spese già previsti per obblighi di legge come gli incarichi di consulenza e l'albo dei beneficiari e gli appalti di opere e servizi, qui pubblichiamo soltanto le spese non altrimenti conoscibili, come le:

  • spese a calcolo definite all'art. 31 del regolamento comunale di contabilità come "spese correnti di carattere variabile, concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture". Sono comprese nelle spese a calcolo le spese di rappresentanza previste al successive art. 32. La modalità seguita per l'individuazione del beneficiario prevista alla lett. e) è la trattativa diretta consentita dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19.7.90 n. 23 per acquisti di beni e servizi, oppure l'affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali nel rispetto dell'art. 52 della LP 26/1993 come consentito dall'art. 32 del relativo regolamento di esecuzione per l'esecuzione di opere e lavori. Per questo tipo di spese nella maggior parte dei casi il "contratto e capitolato della prestazione fornitura o servizio" previsto dalla lett. f) e costituito dalla sola fattura con esposizione delle qualità, quantità e prezzi unitari e quindi in tali casi viene pubblicata la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico.

     
  • spese fisse richiamate dall'articolo 34 comma 6 del regolamento di contabilità e definite dall'art15 lett. e) del DPGP 8/1999 (art 27 del testo coordinato) come le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge. In questo caso le informazioni relative alla scelta del contraente previste dalle lett. c) ed e) del citato art. 18 sono contenute nei documenti allegati ai singoli progetti o contratti.